Modifica dell'articolo 3 del Regolamento del F.A.S.

dal 1° agosto 2025

Print Pdf

Con Rescriptum ex audientia Ss.mi datato 1° agosto 2025, il Santo Padre Leone XIV ha approvato la modifica dell’art. 3 del Regolamento di questo Fondo Assistenza Sanitaria, relativo all’iscrizione al F.A.S. dei familiari degli assistiti. La nuova formulazione dell’articolo recita:

§ 1. L'assistenza del Fondo può, a domanda, essere estesa ai figli conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all'art. 2:

   a) i figli dell'iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-affidamento;

   b) i figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:

       -  se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti; per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università;

       -  senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

§ 2. Per l'estensione dell'assistenza ai propri figli di cui al comma 1 il dipendente in attività di servizio e il pensionato devono presentare domanda alle Amministrazioni di competenza.

§ 3. È possibile che l'iscritto al Fondo richieda l'iscrizione del coniuge, dei genitori, ovvero di fratello o di una sorella, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza, conviventi con l'iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti, alla condizione che il pagamento della quota, secondo la normativa vigente, sia a carico dell'iscritto stesso.

Tale provvedimento viene applicato alle nuove situazioni che venissero a crearsi o a modificare status preesistenti.

 

Come si rileva, la nuova disciplina prevede che qualora il titolare dell’assistenza desideri la copertura sanitaria per il familiare convivente di cui al paragrafo 3 (sempre alla condizione che il reddito del familiare non raggiunga il tetto di attribuzione previsto dalla normativa), dovrà contribuire personalmente. La nuova stesura non riguarda i figli e, ovviamente, non ha valore retroattivo. Pertanto il nuovo dettato dell'articolo non verrà applicato alle situazioni in essere prima della sua approvazione.       

La nuova formulazione dell’articolo ha decorrenza dal 1° agosto.