Modifica dell'articolo 3 del Regolamento del F.A.S.

dal 1° agosto 2025

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Con Rescriptum ex audientia Ss.mi datato 1° agosto 2025, il Santo Padre Leone XIV ha approvato la modifica dell’art. 3 del Regolamento di questo Fondo Assistenza Sanitaria, relativo all’iscrizione al F.A.S. dei familiari degli assistiti. La nuova formulazione dell’articolo recita:

§ 1. L'assistenza del Fondo può, a domanda, essere estesa ai figli conviventi dei dipendenti attivi e pensionati di cui all'art. 2:

   a) i figli dell'iscritto che non abbiano compiuto diciotto anni e gli affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento e pre-affidamento;

   b) i figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:

       -  se studenti, nel periodo di studi secondari fino all'età massima di venti anni compiuti; per tutta la durata degli studi universitari o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Santa Sede, fino all'età massima di ventisei anni compiuti, purché documentati da certificato di iscrizione rilasciato dall'università;

       -  senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

§ 2. Per l'estensione dell'assistenza ai propri figli di cui al comma 1 il dipendente in attività di servizio e il pensionato devono presentare domanda alle Amministrazioni di competenza.

§ 3. È possibile che l'iscritto al Fondo richieda l'iscrizione del coniuge, dei genitori, ovvero di fratello o di una sorella, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza, conviventi con l'iscritto, che non dispongano di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 1° livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle per il personale della Sede Apostolica tempo per tempo vigenti, alla condizione che il pagamento della quota, secondo la normativa vigente, sia a carico dell'iscritto stesso.

Tale provvedimento viene applicato alle nuove situazioni che venissero a crearsi o a modificare status preesistenti.

 

Come si rileva, la nuova disciplina prevede che qualora il titolare dell’assistenza desideri la copertura sanitaria per il familiare convivente di cui al paragrafo 3 (sempre alla condizione che il reddito del familiare non raggiunga il tetto di attribuzione previsto dalla normativa), dovrà contribuire personalmente. La nuova stesura non riguarda i figli e, ovviamente, non ha valore retroattivo. Pertanto il nuovo dettato dell'articolo non verrà applicato alle situazioni in essere prima della sua approvazione.       

La nuova formulazione dell’articolo ha decorrenza dal 1° agosto.

 

NOTA OPERATIVA

 

Dal 1° agosto 2025 con la modifica dell’articolo 3 del Regolamento del Fondo si configura una nuova regolamentazione per l’eventuale assistenza ai familiari:

 

  per i figli rimane invariato quanto previsto dal Regolamento (1° febbraio 2017).

 

  per il titolare dell’assistenza prima del 1° agosto 2025:

il titolare dell’assistenza prima del 1° agosto 2025 mantiene i diritti acquisiti relativamente ai familiari già iscritti.

Nel caso di mancato rinnovo dell’assistenza del familiare per superamento della soglia di reddito prevista, al successivo eventuale venir meno delle condizioni economiche ostative può essere richiesto il ripristino della situazione pregressa con la riattivazione dell’iscrizione. In tal caso non si configura una “nuova situazione”.

Nel caso, invece, di una iscrizione di un suo familiare che non godeva precedentemente dell’iscrizione al F.A.S. (“nuove situazioni”), l’iscrizione al Fondo è a carico dell’assistito stesso.

 

  per gli assistiti F.A.S. assunti a partire dal 1° agosto 2025:

il nuovo dipendente, assunto a partire dal 1° agosto 2025, che intende iscrivere al F.A.S. il proprio familiare avente diritto (“nuove situazioni”), deve versare la quota pro-capite dell’anno in corso e quella degli anni successivi, che varia secondo l’importo definito dal Fondo anno per anno con il budget.

Nel caso di mancato rinnovo dell’assistenza del familiare per superamento della soglia di reddito prevista, si può richiedere l’iscrizione al successivo eventuale venir meno delle condizioni economiche ostative, ovviamente sempre a carico del titolare dell’assistenza (“nuove situazioni”).

 

Richiesta tardiva di rinnovo dell’iscrizione del familiare già assistito

(entro 90 giorni dalla scadenza del 31 dicembre):

la quota spettante annuale deve essere saldata, indipendentemente dal momento della riattivazione dell’assistenza del familiare, anche se lo stesso non ha usufruito nel periodo del mancato rinnovo di alcuna prestazione a carico del F.A.S.

 

Nel caso di dipendente o pensionato iscritto al F.A.S. prima del 1° agosto 2025, la quota di iscrizione sarà a carico di chi già ne aveva la competenza (l’Amministrazione o il titolare dell’assistenza per le “nuove situazioni”).

Nel caso di dipendente assunto a partire dal 1° agosto 2025, la quota di iscrizione del familiare sarà a carico del dipendente stesso.